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La mediazione delegata come condizione di procedibilità - Studio Legale Costanzo

Martedì, 15 Febbraio 2022 08:33

La mediazione delegata come condizione di procedibilità

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40035 del 14/12/2021, ha statuito che, in tema di mediazione delegata, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.

La Cassazione, con la Sentenza n. 40035 del 14/12/2021, è intervenuta sull’istituto della mediazione.

La mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: trattasi dell’attività svolta da un terzo imparziale (appunto, il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo bonario per la composizione di una controversia.

Il nostro ordinamento distingue quattro tipologie di mediazione civile e commerciale: obbligatoria, facoltativa, contrattuale e, infine, demandata dal giudice.

Per quanto concerne quest’ultima, si tratta dell’ipotesi in cui, nel corso di un giudizio civile, il giudice invia le parti in mediazione: in tal caso l’esperimento del relativo procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sulle parti, ergo, incomberà l’onere di rivolgersi ad un organismo di mediazione.

A norma dell’art. 5, comma 2, il giudice può disporre l’invio delle parti in mediazione valutata:

a) la natura della causa;

b) lo stato dell'istruzione;

c) il comportamento delle parti;

Vi si potrà procedere anche in sede di giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L’ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione demandata dal giudice, tuttavia, è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 8 d.lgs. 28/2010).

Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, infatti, integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., in virtù del quale, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” (Ex multis Tribunale Civile di Roma Sent. n. 4140/14; Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016).

Stante la relativa astrattezza, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie e, di recente, gli Ermellini sono tornati sull’istituto in esame.

I giudici di Piazza Cavour, pertanto, con Sentenza n. 40035 del 14/12/2021, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo - e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di mediazione delegata, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva non è l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione, bensì ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione.

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