Una espressa previsione la riscontriamo nell’art. 20, comma 1, lett. c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale, in virtù del quale: “Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Dal momento che la società odierna, come mezzo di pubblicità, utilizza sempre più i social network, sono emerse varie diatribe circa l’utilizzazione e la pubblicizzazione dei marchi.
Il Tribunale del capoluogo ligure, di recente, è tornato sul corrispondente tema, accogliendo il reclamo della più famosa e nota casa automobilistica italiana che aveva agito in via cautelare ritenendo che nel luglio/agosto 2019, sul profilo Instagram del resistente, fossero apparse immagini e video riproducenti il marchio F*** consistenti in illegittimo utilizzo commerciale, denigrazione e discredito del suddetto marchio.
Il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 04/02/2020, ha così enucleato il seguente principio di diritto: “Costituisce uso illecito del marchio notorio altrui la diffusione non autorizzata da parte dell’influencer tramite il proprio profilo Instagram di video e immagini raffiguranti il marchio notorio, pur a scopo diverso da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tali immagini assumano un significato pubblicitario e siano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l’uso del marchio notorio altrui è lecito solo ove la diffusione sia stata autorizzata, ma anche quando le relative immagini assumano un significato pubblicitario e non siano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio.