Lunedì, 16 Ottobre 2023 09:59

Risarcimento danni per diffamazione sui social network

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023, ha statuito che, in tema di risarcimento danni da diffamazione, il "post" sui social network – nel caso di specie "twitter" - non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023, è intervenuta sulla pungente questione relativa alla diffamazione sui social network, in particolare su twitter.

Twitter è uno dei più famosi social network che consente di postare messaggi di testo di breve lunghezza con un massimo di 280 caratteri (c.d. tweet) che vengono visualizzati nella pagina principale dell'utente.

Gli utenti possono "seguire" altri utenti per poter visualizzare i loro tweet nella pagina home del sito (divenendo così followers), ovvero una bacheca in cui vengono elencati i tweet selezionati per l'utente.

Sottile è il confine tra il diritto di cronaca e la diffamazione, spesso pure controverso.

Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero.

Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo.

Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.

Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema confermando la sentenza di appello che aveva ritenuto superato il limite della continenza in una serie di "post" pubblicati in "twitter" da un ex senatore e contenenti espressioni lesive della funzione istituzionale svolta dalla Consob.

La S.C. con la Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di risarcimento danni da diffamazione, il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto.

Avv. Giulio Costanzo
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