Mobbing: domanda nuova quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021, in tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021, è tornata sulla delicata tematica della condotta di mobbing sul posto di lavoro.
Integra “mobbing" l’insieme dei comportamenti persecutori che tendono a emarginare, sul posto di lavoro, un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in grado di causare seri danni alla vittima.
Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:
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il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
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per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema e con l’Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 hanno rigettato il ricorso proposto dal prestatore di lavoro enucleando il seguente principio di diritto: “In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa su di una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo, spazialmente e temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, in un giudizio relativo alla declaratoria della del mobbing da parte del datore di lavoro, non è possibile introdurre una domanda nuova concernente le condotte mobbose del datore di lavoro dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
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