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Le condizioni generali del contratto: le ultime dalla Cassazione - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 12 Gennaio 2022 09:40

Le condizioni generali del contratto: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Condizioni generali di contratto

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, ha statuito che in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione.

La S.C., con Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, è tornata sulla peculiare questione relativa all’accettazione, o meno, delle condizioni generali del contratto e al carattere vessatorio delle clausole.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il fine è quello di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, così che esso può reputarsi adempiuto soltanto quando la sottoscrizione avviene con le modalità idonee a garantire tale attenzione.

V’è da aggiungere, inoltre, che il richiamo in blocco di condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indeterminata di esse, sia pur sotto l’elencazione delle stesse sotto il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341 c. c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate.

Nel caso di condizioni generali del contratto, infatti, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo.

Non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, II° comma, l'approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre cioè individuata singolarmente così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa.

Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto, per di più, è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, cassando con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il contrario.

Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, comportante un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione.

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