Le condizioni generali del contratto: le ultime dalla Cassazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020, ha statuito che quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c..
La S.C., con Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020, è tornata sulla peculiare questione relativa all’accettazione, o meno, delle condizioni generali del contratto e al carattere vessatorio delle clausole.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo; il fine è quello di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, così che esso può reputarsi adempiuto soltanto quando la sottoscrizione avviene con le modalità idonee a garantire tale attenzione.
V’è da aggiungere, inoltre, che il richiamo in blocco di condizioni generali del contratto e la sottoscrizione indeterminata di esse, sia pur sotto l’elencazione delle stesse sotto il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341 c. c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate.
Nel caso di condizioni generali del contratto, infatti, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.1341 c. c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo.
Non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, II° comma, l'approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre cioè individuata singolarmente così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa.
Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto, per di più, è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", senza essendo necessaria una specifica approvazione per iscritto.