Caparra confirmatoria: le ultime dalla Cassazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022, ha statuito che la caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo di porlo, poi, all'incasso; ne deriva che il prenditore che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento.
La Cassazione, con la Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022, è tornata sulla pungente questione relativa le differenze applicative tra caparra confirmatoria e penale.
Ai sensi dell’art. 1387 c.c.: “Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.
Triplice è la funzione della caparra confirmatoria: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione e di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento o per il ritardo.
La caparra, inoltre, deve essere data alla parte, se data ad un terzo, infatti, non è caparra, bensì deposito cauzionale.
È doveroso precisare che le disposizioni della clausola penale si applicano alla caparra, tranne la limitazione dell'art. 1382 c.c. e la riduzione prevista dall'art. 1384 c.c.
Ciò comporta, altresì, la probabilità sempre più diffusa di confusione e/o contaminazione tra le due fattispecie.
Al riguardo, di recente, con la Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022, gli Ermellini sono intervenuti nuovamente per delinearne le differenze.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, con la Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022 hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento”.
Alla luce della suddetta pronunzia emerge, ergo, che la caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo di porlo, poi, all'incasso; ne deriva che il prenditore che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento.
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