Il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, ha statuito che il contratto di patrocinio è un contratto bilaterale suscettibile di essere dimostrato anche mediante prova testimoniale.
La S.C., con Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, è tornata sulla delicata questione concernente la dimostrazione dell’incarico professionale.
La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.
Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.
Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
Dubbi erano sorti circa la dimostrazione, mediante prova testimoniale, dell’incarico professioanle conferito.
Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, sono tornati sul corrispondente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il contratto di patrocinio è un contratto bilaterale per il quale non è richiesta né la forma scritta “ad substantiam” né “ad probationem” suscettibile di essere dimostrato anche mediante prova testimoniale.
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