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Il ritratto fotografico eseguito non può essere riprodotto o fatto riprodurre in forma scultorea o su tela senza il consenso dell'autore o della persona ritratta - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 24 Maggio 2021 12:44

Il ritratto fotografico eseguito non può essere riprodotto o fatto riprodurre in forma scultorea o su tela senza il consenso dell'autore o della persona ritratta

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Ritratto

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020, ha statuito che, in tema di diritto d'autore, l'art. 98 della l. n. 633 del 1941 non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore.

La S.C., con Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020 , è tornata sul diritto di autore.

Il diritto d’autore è il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.

In capo all’autore vigono diversi diritti, assoluti e attribuiti in via originaria, che lo tutelano riguardo la propria personalità di autore (diritti morali) e riguardo l’utilizzo economico dell’opera creata (diritti di utilizzazione economica).

Tali diritti, quindi, sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera: l’art. 2576 c.c. e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

Ciò implica, ergo, che l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione. Tant’è che l’art. 106 della legge sul diritto d’autore dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore o non è necessario che un autore di un’opera musicale la depositi presso una società di gestione collettiva (come la S.I.A.E.) per vedersi riconosciuta la qualità di autore, che gli spetta invece sin dal momento della creazione.

L’art. 8 della legge sul diritto d’autore, inoltre, stabilisce che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa. Indi per cui, spetterà a chi contesta tale qualità e ritiene che l’opera non sia stata creata da chi si sia qualificato come autore, darne la prova.

Il diritto d'autore, infine, è riconosciuto per opere originali, che presentano caratteri di novità.

Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020 , di recente sono tornati sul corrispondente tema, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di diritto d'autore, l'art. 98 della l. n. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell'autore o della persona ritratta e dei loro aventi causa, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riproduttive del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini del diritto d'autore, il ritratto fotografico eseguito non può essere riprodotto o fatto riprodurre in forma scultorea o su tela senza il consenso dell'autore o della persona ritratta, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore.

Letto 1890 volte Ultima modifica il Lunedì, 24 Maggio 2021 17:17
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