Titolarità dei diritti autoriali
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021, ha statuito che in tema di titolarità dei diritti autorali, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale (fra cui il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto di avere il proprio nome indicato sia nella comunicazione al pubblico, sia sui fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche, DVD e CD.
La S.C., con Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021, è tornata sul diritto di autore.
Il diritto d’autore è il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.
In capo all’autore vigono diversi diritti, assoluti e attribuiti in via originaria, che lo tutelano riguardo la propria personalità di autore (diritti morali) e riguardo l’utilizzo economico dell’opera creata (diritti di utilizzazione economica).
Tali diritti, quindi, sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera: l’art. 2576 c.c. e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.
Ciò implica, ergo, che l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione. Tant’è che l’art. 106 della legge sul diritto d’autore dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore o non è necessario che un autore di un’opera musicale la depositi presso una società di gestione collettiva (come la S.I.A.E.) per vedersi riconosciuta la qualità di autore, che gli spetta invece sin dal momento della creazione.
L’art. 8 della legge sul diritto d’autore, inoltre, stabilisce che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa. Indi per cui, spetterà a chi contesta tale qualità e ritiene che l’opera non sia stata creata da chi si sia qualificato come autore, darne la prova.
Il diritto d'autore, infine, è riconosciuto per opere originali, che presentano caratteri di novità.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando il seguente principio di diritto circa la titolarità dei diritti autoriali: “In tema di titolarità dei diritti autorali, ai sensi dell'art. 83 l.aut., gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale (fra cui il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto di avere il proprio nome indicato sia nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione sia sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche (nella specie DVD e CD considerati autonomi e distinti supporti)”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di titolarità dei diritti autorali, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale (fra cui il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto di avere il proprio nome indicato sia nella comunicazione al pubblico, sia sui fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche, DVD e CD.
Articoli correlati (da tag)
- Il criterio della retroversione degli utili è ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito
- Il ritratto fotografico eseguito non può essere riprodotto o fatto riprodurre in forma scultorea o su tela senza il consenso dell'autore o della persona ritratta