La (in)certezza della riproduzione delle condizioni generali in un contratto composto da fogli separati
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa riproduzione in fogli separati di un contratto ove vi sono condizioni generali che avrebbero dovuto essere riportate nel contratto stesso, non danno la certezza che quelle separatamente riportate siano le medesime di quelle che erano presenti nel contratto stipulato.
Il Giudice di Pace di Milano, con Sentenza 4836/2020, si è pronunziato circa le condizioni generali in un contratto composto da più fogli separati.
Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli (Cass. civ. Ord. n. 20606/2016). Sempre ai fini della mancata adozione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole, un contratto che consti di più fogli separati “uniti tra loro”, integra circostanza che sicuramente non rende edotta la controparte del contenuto dei documenti ad essa sottoposti.
Ciò vale soprattutto quando si tratta di un modulo o formulario predisposto. Infatti, “in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, le clausole di cui all'art. 1341 c.c., devono essere approvate espressamente per iscritto (Cassazione n. 3307/2018)”, in quanto sarebbe insito, nel caso, un significativo squilibro tra le parti. Ciò non da nemmeno la certezza che le condizioni generali separatamente riportate siano le medesime di quelle che erano presenti nel contratto stipulato.
Al riguardo, con Sentenza 4836/2020, il Giudice di Pace di Milano si è pronunziato annullando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso a favore della più grande multinazionale di trasporto pacchi e spedizioni internazionali. La multinazionale, infatti, fondava il proprio credito su di una lettera di vettura contenente diverse condizioni generali cumulative ritenendole accettate dalla controparte (poi vittoriosa all’esito del giudizio di opposizone al d.i.), in particolare, quella relativa all’accollo delle spese in caso di inadempimento della destinataria. Il giudice meneghino, però, ha accolto la domanda fondandola sul fatto che, essendo il documento composto da più fogli separati, non vi era certezza che le clausole separatamente riportate fossero quelle presenti nella lettera di vettura al momento della consegna e che, comunque, il mittente non avesse accettato l’accollo del debito del destinatario.
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