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Condominio - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 14 Giugno 2023 14:55

Condominio

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Condominio

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023, ha statuito che, in tema di condominio, è legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale e l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari.

La S.C., con la Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023, è tornata sul tema del condominio e, più in particolare, sul rapporto circa l’utilizzo delle cose in comune.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.

La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c..

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, cassando con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento di un condomino, senza verificare l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante.

La S.C., con la Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che è legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale e l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari.

Avv. Giulio Costanzo
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