Il contratto di vitalizio alimentare e onere della prova
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022, ha statuito che, in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il vitalizio alimentare è il contratto mediante il quale, in corrispettivo del trasferimento di un bene immobile (ovvero anche di un capitale) una persona (vitaliziato) acquista il diritto all’assistenza morale e materiale da parte di un’altra (vitaliziante).
Il vitaliziato cede la proprietà in cambio di una prestazione continuativa che non consiste in una mera prestazione patrimoniale, sia pure di mantenimento, ma in una prestazione continuativa di assistenza e di altre utilità.
In questo peculiare contratto atipico, fondamentale è il riferimento allo stato di bisogno del vitaliziato, in mancanza del quale non sarebbe possibile ritenere sussistente tale figura contrattuale.
Il vitalizio alimentare, inoltre, a differenza della rendita vitalizia, è un contratto fondato sull’intuitus personae, nel quale il vitaliziante è tenuto a tutta una serie di prestazioni non predeterminate né predeterminabili (poiché attinenti, ad esempio, alla salute del beneficiario o, più in generale, alla cura della sua persona da un punto di vista sia materiale che morale).
Vari dubbi hanno accompagnato tale fattispecie, stante appunto la sua peculiarità.
La Cassazione, di recente, con l’Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022, è intervenuta sulla relativa questione decidendo su di un caso ove ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello territoriale: i Giudici di Piazza Cavour non hanno condiviso la decisione di quest’ultima (secondo cui la sostituzione della madre alla figlia nello svolgimento delle prestazioni di assistenza alla vitaliziata non costituirebbe inadempimento della vitaliziante) in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio dell’infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae.
La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in tema di contratto di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto limitarsi all’allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante avrà l'onere di provare il proprio avvenuto adempimento.