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Il contratto di vitalizio alimentare - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 29 Luglio 2020 12:28

Il contratto di vitalizio alimentare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vitalizio

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020, ha statuito che nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.

Il vitalizio alimentare è il contratto mediante il quale, in corrispettivo del trasferimento di un bene immobile (ovvero anche di un capitale) una persona (vitaliziato) acquista il diritto all’assistenza morale e materiale da parte di un’altra (vitaliziante).

Il vitaliziato cede la proprietà in cambio di una prestazione continuativa che non consiste in una mera prestazione patrimoniale, sia pure di mantenimento, ma in una prestazione continuativa di assistenza e di altre utilità.

In questo peculiare contratto atipico, fondamentale è il riferimento allo stato di bisogno del vitaliziato, in mancanza del quale non sarebbe possibile ritenere sussistente tale figura contrattuale.

Il vitalizio alimentare, inoltre, a differenza della rendita vitalizia, è un contratto fondato sull’intuitus personae, nel quale il vitaliziante è tenuto a tutta una serie di prestazioni non predeterminate né predeterminabili (poiché attinenti, ad esempio, alla salute del beneficiario o, più in generale, alla cura della sua persona da un punto di vista sia materiale che morale).

Vari dubbi hanno accompagnato tale fattispecie, stante appunto la sua peculiarità.

Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020

La Cassazione, di recente, con l’Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020, è intervenuta sulla relativa questione decidendo su di un caso ove ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello territoriale: i Giudici di Piazza Cavour non hanno condiviso la decisione di quest’ultima (secondo cui la sostituzione della madre alla figlia nello svolgimento delle prestazioni di assistenza alla vitaliziata non costituirebbe inadempimento della vitaliziante) in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio dell’infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nel contratto di vitalizio alimentare, le prestazioni a favore del vitaliziato devono essere eseguite solo dal soggetto indicato nel contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Letto 3629 volte Ultima modifica il Mercoledì, 29 Luglio 2020 12:32
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