Contratto di leasing: l’utilizzatore non può esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento del contratto
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9663 del 26/05/2020, ha statuito che, in un giudizio concernente un contratto di leasing, non vi è alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio nei confronti del concedente essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.
La S.C., con Sentenza n. 9663 del 26/05/2020, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing.
Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel particolare contratto in virtù del quale un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro soggetto (utilizzatore), il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.
Stante la peculiarità di tale contratto, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto a causa della sua plurisoggettività.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove la Corte territoriale dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione dell’utilizzatore le domande “ex contractu” concernenti il rapporto di compravendita tra il fornitore e il lesee, e riteneva infondata l’azione di inadempimento dedotta contro il lessor.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 9663 del 26/05/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l’utilizzatore non può esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.
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