Contratti di leasing risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023, ha statuito che, per quanto concerne i contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. e, pertanto, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso.
La S.C., con Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing.
Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel particolare contratto in virtù del quale un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro soggetto (utilizzatore), il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.
Si distingue tra leasing “di puro godimento”, se lo scopo del contratto è solo quello di consentire l’impiego temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore, e leasing c.d. “traslativo”, se la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateizzazione del prezzo.
Per quanto concerne quest’ultima fattispecie, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie stante la relativa peculiarità.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso avente ad oggetto contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 7367 del 14/03/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che per quanto concerne i contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. e, pertanto, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso.
Avv. Giulio Costanzo
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