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La responsabilità civile del magistrato - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 12 Gennaio 2024 11:59

La responsabilità civile del magistrato

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023, ha statuito che in tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento.

La Cassazione, con Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023, è tornata sulla delicata questione concernente la responsabilità civile del magistrato.

Il magistrato è l’incaricato dell’amministrazione della giustizia, investito dell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Nel linguaggio comune questo termine viene impropriamente utilizzato come sinonimo di giudice:

  1. il magistrato (concetto più generale) è colui che rientra nella funzione giurisdizionale di uno Stato;
  2. il giudice (concetto più speciale) è colui che decide una specifica controversia di tipo civile, penale, amministrativo o tributario.

Stante la delicata funzione assunta nella società, come organo imparziale e super partes, il legislatore si è posto il problema di regolare le forme e i limiti della sua responsabilità con l’esigenza di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Al riguardo, è stata novellata una disciplina peculiare, diversa da quella che regola le altre categorie di pubblici dipendenti.

Riscontriamo, infatti, tre tipi di responsabilità del magistrato: civile, disciplinare e penale.

La responsabilità civile può essere azionata da chiunque vi abbia interesse, ma non direttamente nei confronti del magistrato, bensì verso lo Stato che poi potrà esercitare la sua rivalsa, avente quale fine quello di risarcire i danni ingiusti cagionati dal comportamento illecito del magistrato.

La responsabilità civile dei magistrati, infatti, (a differenza di quella disciplinare che è prerogativa degli organi statali preposti, così come quella penale, in cui però la persona offesa può intervenire come parte civile) può essere promossa direttamente dal cittadino al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

Stante la delicatezza della funzione sociale esercitata e del potere impartitogli, contemperanti le diverse esigenze, numerosi sono i dubbi sorti in materia.

Gli Ermellini, infatti, di recente sono tornati sul relativo tema negando che, in relazione alla fase delle indagini preliminari ed alle misure cautelari, il dies a quo di decorrenza dell'azione potesse essere individuato, per l'unicità del fatto illecito - nel caso concreto nemmeno allegato dal ricorrente - nella pubblicazione della sentenza di legittimità definitiva della vicenda.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 31270 del 09/11/2023, hanno ­­­­­­­­­­­­­­­accolto il relativo ricorso, sostenendo il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio (nella specie, provvedimento di custodia cautelare), il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento, e non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno, che costituisce il presupposto dell'azione solo nei casi di provvedimenti per i quali non siano previsti rimedi.”

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale sia previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, o gli altri rimedi previsti, e comunque non siano più possibili la revoca o la modifica del provvedimento.

Avv. Giulio Costanzo
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