Cessione del credito e società di cartolarizzazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, in tema di cessione di crediti in blocco, ha statuito che stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria.
La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, è tornata sul tema della cessione del credito.
Ai sensi dell’articolo 1406 c.c. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
La cessione del credito è una species del più ampio genus della cessione del contratto: con la cessione del credito si cede solo il lato attivo del rapporto; con la cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale.
Un’altra differenza la riscontriamo, invece, nelle azioni ed eccezioni trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito (azione di adempimento e garanzie in particolare); con la cessione del contratto invece si cedono tutte le azioni relative al contratto (risoluzione, rescissione, ecc.).
La cessione del credito è una delle modifiche del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Protagonisti sono tre parti:
- il cedente (la parte che cede il credito)
- il cessionario (la parte che acquista il credito)
- il ceduto (la parte debitrice)
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema.
La S.C., pertanto, con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, ha così ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria.
Avv. Giulio Costanzo