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Concorrenza sleale per confusione - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 31 Agosto 2020 08:31

Concorrenza sleale per confusione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8944 del 14/05/2020, ha statuito che integra concorrenza sleale per imitazione servile anche la mera riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante tale da essere percepibile anche dal consumatore medio.

La S.C., con Sentenza n. 8944 del 14/05/2020, è tornata sulla peculiare figura della concorrenza sleale per confusione, in particolare su quella per imitazione servile.

La concorrenza sleale consiste nel compimento di una serie di atti che provocano un danno ingiusto ad un’azienda oppure un errore di giudizio del consumatore, traendolo in inganno. Essa è disciplinata dall’art. 2598 c.c. e si distingue in:

  1. atti di confusione: uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o atti di imitazione servile di prodotti di un concorrente, o atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

  2. atti di denigrazione e di vanteria: gli atti denigratori sono volti a screditare e calunniare un’azienda concorrente;

  3. atti contrari alla correttezza professionale: dumping, storno di dipendenti, violazione del patto di non concorrenza, spionaggio industriale, tacere un conflitto di interessi.

Per quanto concerne la prima categoria, la seconda parte del n.1 dell’art. 2598 c.c. qualifica come concorrenza sleale per imitazione servile la riproduzione esatta dei prodotti altrui, nelle loro peculiari caratteristiche di conformazione, confezione e presentazione.

Qui l’imitazione è tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, inducendolo a credere che provengano dall’impresa che per prima li abbia ideati e commercializzati.

Affinché non si abbia imitazione servile non sempre, però, è sufficiente distinguere i marchi, poiché l’attenzione del consumatore è, spesso, richiamata dalla forma caratteristica del prodotto, così che non deve apparire come la copia dell’atto, in modo da non trarlo in inganno, se non vi siano motivi di apprezzabile interesse tale da rendere necessaria una così fedele riproduzione.

I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 8944 del 14/05/2020, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando i relativi profili ontologici mediante il seguente principio di diritto: “In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. (…) qualora sussista la contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile sul presupposto che il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall'utilizzatore informato, anche dal consumatore medio”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che integra concorrenza sleale per imitazione servile anche solo la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante tale da essere percepibile anche dal consumatore medio.

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