Mobbing: delucidazioni ontologiche
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020, ai fini della configurabilità del mobbing è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, non essendo sufficiente la dequalificazione o plurime condotte datoriali illegittime.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020, è tornata sulla delicata questione relativa alla configurabilità della condotta di mobbing sul posto di lavoro.
Integra “mobbing" l’insieme dei comportamenti persecutori che tendono a emarginare, sul posto di lavoro, un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in grado di causare seri danni alla vittima.
Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:
-
il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
-
per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.
Al riguardo, di recente, si è pronunziata la Suprema Corte di Cassazione decidendo su di un caso ove una lavoratrice, a causa della dequalificazione professionale ai suoi danni compiuta dal proprio (ormai ex) datore di lavoro, riteneva di esser satat vittima di mobbing.
Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020
Gli Ermellini, con l’Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020, dal momento che il datore di lavoro non era conscio di tale situazione durante la pendenza del rapporto di lavoro, ha rigettato il relativo ricorso enucleando il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”.
Alla luce di tale pronunzia emrge, ergo, che ai fini della configurabilità del mobbing è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, non essendo sufficiente la dequalificazione o plurime condotte datoriali illegittime.
Articoli correlati (da tag)
- Mobbing
- Mobbing
- Assenza di mobbing, ma violazione dell’art. 2087 c.c.
- Mobbing: domanda nuova quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- Discriminazione nell’ambiente lavorativo (e fuori): azione risarcitoria delle associazioni