Il testamento biologico: Istruzioni per l’uso
Scritto da Giulio CostanzoEsiste un diritto a morire dignitosamente?
“Voglio andarmene quando lo voglio io. È di cattivo gusto prolungare artificialmente la vita. Ho fatto la mia parte; è tempo di andare. Voglio farlo con eleganza” disse Albert Einstein poco prima di morire.
Proprio il diritto ad una morte dignitosa è stato al centro di numerosi dibattiti, sia in dottrina che in giurisprudenza, culminati, non con poca fatica, con l’entrata in vigore il 31 Gennaio della legge n. 219 recante: “Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei testamenti biologici “ approvata, in via definitiva, il 14 dicembre 2017.
Con tale testo legislativo, composto da soli 8 articoli, l’Italia si mette finalmente al passo con gli altri 13 paesi dell’Unione Europea che già disciplinano, a livello normativo, la possibilità di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari a cui il paziente non intenda essere sottoposto nel caso in cui si trovi in una condizione di incapacità tale da impedirgli di esprimersi compiutamente.
Ma vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.
Il biotestamento può essere definito come la dichiarazione anticipata di volontà di un soggetto (testatore), manifestata in condizioni di lucidità mentale, in merito ai trattamenti sanitari ai quali intenda o meno essere sottoposto nel caso in cui dovesse trovarsi in una condizione di incapacità, dovuta a malattie o lesioni cerebrali irreversibili o invalidanti.
Ebbene, tale diritto non era ancora stato riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico, sino all’entrata in vigore della Legge poc’anzi indicata. La ragione ostativa a tale riconoscimento andava ricercata, in via principale, nella difficoltà di determinare la natura dell’alimentazione e idratazione artificiali del paziente che versa in stato vegetativo.
Per vero, secondo un primo orientamento, esse rientrano nell’alveo delle “terapie” rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 32 Costituzione, vige il principio dell’autodeterminazione del paziente.
In altre parole, costituendo la nutrizione e l’idratazione artificiali meri trattamenti sanitari, il degente sarebbe stato libero di decidere, anche in via anticipata, se essere sottoposto o meno alle stesse, previo effettivo accertamento sulla originaria volontà del soggetto.
Altro indirizzo, invece, qualificava la nutrizione e l’idratazione artificiali quali “sostentamento vitale” con la diretta conseguenza che la sospensione delle stesse darebbe luogo ad una vera e propria forma di eutanasia. In sostanza, il paziente che ne venisse privato morirebbe non per la patologia afflittiva, bensì per l’omissione della forma di sostegno poc’anzi indicata.
Appare evidente, quindi, che, per la tesi summenzionata non era in alcun modo concepibile, in un ordinamento giuridico quale quello italiano, che esclude qualsiasi forma di eutanasia, perseguendo penalmente anche l’omicidio del consenziente, la figura del testamento biologico.
Ciò brevemente premesso, il nuovo testo legislativo, appianando le divergenze tra le due concezioni sopra esposte, prevede la possibilità di ricorrere alle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento che un soggetto, maggiorenne e capace di intendere e di volere, ha la facoltà di esprimere e che il medico è tenuto a rispettare, salvo il caso in cui appaiano palesemente incongrue, o laddove sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni del paziente.
In particolare, le prime disposizioni normative pongono l’accento sulla delicata questione afferente al cosiddetto consenso informato e al conseguente diritto all’autodeterminazione, inteso come il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informati in modo completo, aggiornato riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
L’art. 4 della Legge 219 disciplina, invece, le cosiddette DAT, ossia le “disposizioni anticipate di trattamento” che consentono ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. All’uopo, peraltro, il disponente dovrà indicare una persona di sua fiducia, «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
COME SI PRESENTA UNA DAT?
A questo punto occorre comprendere quali siano le formalità da soddisfare per la presentazione di una dichiarazione anticipata di trattamento.
L’art. 4 comma 6 stabilisce che tali dichiarazioni debbano essere trasfuse in un atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero in una scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del suo comune di residenza. Tali dichiarazioni, peraltro, sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Inoltre, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Al fine di facilitare la presentazione delle dichiarazioni suddette, ciascun ufficio comunale si sta adoperando allo scopo di predisporre dei fac simile di DAT che l’interessato è tenuto a consegnare personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che ha il solo compito di riceverla, di registrarla e conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
Nel caso in cui il disponente versa nell’impossibilità di rendere una dichiarazione scritta, le Dat possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In tale caso dovrà essere consegnata, sempre personalmente, una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione. La Dat, in ogni caso, dovrà contenere:
- i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Padova);
- l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile);
- il consenso o il rifiuto a specifici trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- data e firma del disponente.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori