La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025, ha statuito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice deve valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.
La S.C., con Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025, è tornata sull’opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è quel speciale provvedimento che viene chiesto all’Autorità Giudiziaria mediante ricorso ante causam, ex artt. 633 ss. c.p.c., in modo da ottenere la consegna di una somma di danaro (purché sia certa, liquida ed esigibile), o altro bene fungibile, oppure la consegna di un bene mobile.
Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla qualità di titolo esecutivo del decreto opposto.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, cassando il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto.
La S.C., con Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice deve valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.
Avv. Giulio Costanzo
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori
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