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Ordinaria diligenza: solo attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 22 Dicembre 2021 10:34

Ordinaria diligenza: solo attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021, ha statuito che l'art. 1227, comma 2, c.c., impone al creditore che avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, comprendendo nell'ambito dell'ordinaria diligenza solo quelle attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

La S.C., con la Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021, è tornata sull’art. 1227 c.c..

Ai sensi dell’art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

Integra diligenza l'impegno nel soddisfacimento dell'interesse del creditore, tipica dell'uomo medio, il buon padre di famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.

Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza.

Il codice civile non lo afferma espressamente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell'eventuale vantaggio tratto dal creditore dall'inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla diligenza.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, cassando con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento.

Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021

La S.C., con la Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'art. 1227, comma 2, c.c., impone al creditore che avrebbe potuto evitare il danno con l'uso della normale diligenza, una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, comprendendo nell'ambito dell'ordinaria diligenza solo quelle attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

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