Il danno all’immagine non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha statuito che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Il danno all'immagine è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana.
Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
In passato si riteneva che, con riferimento all'immagine generale degli individui, una volta provata la lesione, il danno dovesse esser ritenuto in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non era necessaria la prova del danno.
La Cassazione, di recente, con l’Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, è però intervenuta sulla relativa questione e, in particolare, ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata.
La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.
Avv. Giulio Costanzo