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Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 15 Aprile 2024 11:17

Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, ha statuito che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c..

La Cassazione, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, è tornata su un tema evergreen, ossia l’appalto.

L’appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.

Ai sensi dell’art. 1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024, hanno enucleato, così, il seguente principio di diritto: “Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c..”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c..

Avv. Giulio Costanzo
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