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Azione di regresso e condanna solidale - Studio Legale Costanzo

Martedì, 03 Febbraio 2026 09:29

Azione di regresso e condanna solidale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025, ha statuito che in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.

La S.C., con Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025, ha trattato il delicato tema della condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente.

Spesso ci si chiede: tra ente ospedaliero e paziente che tipo di rapporto si instaura?

È pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, come confermato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con il seguente principio di diritto: “L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione” (Cass. 18 settembre 2014, n. 19658).

In base a tale rapporto obbligatorio, pertanto, trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).

Ciò trova conferma, altresì, nel pacifico orientamento giurisprudenziale limpidamente espresso dalla seguente massima della Suprema Corte di Cassazione: “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620).

Poiché la responsabilità dell’ASL si configura quale responsabilità «indiretta» per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte attrice occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura il paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all’esistenza del nesso causale tra la stessa e l’evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). All’esito di tale indagine potrà dirsi che l’ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall’operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si sono avvalsi (artt. 1218 e 1228 c.c.).

Ma vediamo ora il rapporto, invece, tra la struttura sanitaria pubblica e il medico: cosa accade in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente quando la prima vi abbia già adempiuto? Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 27404 del 14/10/2025, sono tornati sul presente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 187 volte Ultima modifica il Martedì, 03 Febbraio 2026 09:35
Pubblicato in Risarcimento danni
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