Il danno all’immagine
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20387 del 21/07/2025, ha statuito che il trattamento di dati personali effettuato dall'editore attraverso la pubblicazione delle fotografie di persone indagate, a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è lecito anche senza consenso degli effigiati, purché soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesiva della dignità personale.
Il danno all'immagine è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana.
Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
In passato si riteneva che, con riferimento all'immagine generale degli individui, una volta provata la lesione, il danno dovesse esser ritenuto in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non era necessaria la prova del danno.
La Cassazione, di recente, si è espressa circa il trattamento di dati personali effettuato dall'editore attraverso la pubblicazione delle fotografie di persone indagate in un articolo di cronaca giudiziaria.
La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con Sentenza n. 20387 del 21/07/2025, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Il trattamento di dati personali effettuato dall'editore attraverso la pubblicazione delle fotografie di persone indagate, a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito, laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesiva della dignità personale.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il trattamento di dati personali effettuato dall'editore attraverso la pubblicazione delle fotografie di persone indagate, a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è lecito anche senza consenso degli effigiati, purché soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesiva della dignità personale.
Avv. Giulio Costanzo