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Sport da contatto durante l’orario scolastico - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 30 Aprile 2026 16:49

Sport da contatto durante l’orario scolastico

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 33392 del 21/12/2025, ha statuito che in tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore durante l’ora di educazione motoria, ai fini dell'accoglimento della domanda non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale.

La S.C., con Ordinanza n. 33392 del 21/12/2025, è tornata sulla responsabilità della scuola per danni subiti dall’alunno durante l’orario scolastico.

Il custode risponde della culpa in vigilando.

È, pertanto, il soggetto responsabile della sicurezza e della incolumità di chi accede e fruisce degli impianti sottoposti alla propria gestione.

Al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, questi è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli eventi lesivi che potrebbero danneggiare i soggetti che per varie ragioni ne fruiscono.

La responsabilità prevista dall’art 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ., sez. III, 17/01/2008 n. 858).

Tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un’energia o una dinamicità interna alla sua struttura, tale da provocare il danno e lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da rendernepotenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 13.03.2013 n. 6306; Cass. 05.02.2013 n. 2660; Cass. 09.12.2009 n. 25772; Cass. 04.11.2003 n. 16527).

Ma ciò vale anche durante l’ora di scienze motorie a scuola?

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno e con Ordinanza n. 33392 del 21/12/2025 hanno così confermato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore durante l’ora di educazione motoria, ai fini dell'accoglimento della domanda non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 23 volte Ultima modifica il Giovedì, 30 Aprile 2026 16:54
Pubblicato in Risarcimento danni
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