Diffamazione a mezzo della stampa
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 5642 del 03/03/2025, ha statuito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia diffamatoria, in quanto l'evento lesivo è rappresentato dalla diffusione che ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura.
La Cassazione, con la Ordinanza n. 5642 del 03/03/2025, è intervenuta sulla pungente questione relativa alla diffamazione a mezzo della stampa.
Il diritto di critica consiste nell’espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva.
Cronaca e critica sono attività contigue nella realtà, ma intrinsecamente e funzionalmente diverse. Entrambe concernono gli accadimenti di pubblico interesse ed i soggetti che vi sono coinvolti, ma mentre la cronaca è esposizione dei fatti ed il suo scopo è informare il lettore, per cui deve essere fondata sulla più scrupolosa obiettività, la critica consiste invece in un’attività eminentemente valutativa, in un dissenso, o in consenso, per lo più ragionato rispetto alle opinioni o alle condotte altrui, e, sotto il profilo intrinseco, si configura come un’analisi di eventi, condotte, fenomeni, allo scopo di apprezzarne l’intimo significato e le conseguenze che siano a questi causalmente riconducibili.
Sottile è, inoltre, il confine tra il diritto di cronaca e la diffamazione, spesso pure controverso. Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero. Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo.
Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui. Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della corte di merito che aveva ritenuto sussistente un danno da lesione della reputazione, in conseguenza della pubblicazione di una notizia diffamatoria, relativa al coinvolgimento dell'attore in un pluriomicidio, a prescindere dalla prova della effettiva conoscenza, da parte del danneggiato, della notizia diffamatoria.
La S.C. con la Ordinanza n. 5642 del 03/03/2025, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia diffamatoria, atteso che l'evento lesivo è rappresentato non dalla sua diretta cognizione della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia diffamatoria, in quanto l'evento lesivo è rappresentato dalla diffusione che ha avuto presso l'opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura.
Avv. Giulio Costanzo