Auto d’epoca: esenzione della tassa automobilistica anche in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2014
Scritto da Avv. Giulio CostanzoL’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, con la Sentenza n. 1701/2021, ha statuito che chi abbia ottenuto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica d’epoca, lo è anche in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2014.
L’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore è intervenuta sulla controversa questione dell’esenzione, o meno, dal pagamento della tassa automobilistica d’epoca.
La legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) ha eliminato il beneficio dell’esenzione dal bollo dei veicoli ultraventennali, ovvero dai 20 ai 29 anni di vita, nei confronti di chi possiede un’auto di almeno due decenni.
Non tutte le regioni e le province autonome dello “stivale”, però, si sono allineate al legislatore statale, cagionando una disparità fiscale a livello territoriale, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.
In Campania, ad esempio, per i veicoli non adibiti ad uso professionale con almeno 30 anni di vita è prevista una tassa di circolazione di € 31,24 se guidati in strade o aree pubbliche, mentre non vigono agevolazioni per quelle ultraventennali.
Della questione è stato investito l’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, ove l’attore, proprietario di auto dichiarata d’epoca dal 2012, dopo aver fruito per dei vantaggi economici fino al 2015, è stato costretto, dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2014, a dover versare la tassa automobilistica di possesso per gli anni 2015 e 2016 e ne chiedeva, pertanto, la relativa restituzione.
L’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pertanto, con la Sentenza n. 1701/2021, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “I diritti acquisiti, detti anche diritti quesiti, sono diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, sono immutabili, anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell’ordinamento giuridico. Difatti la norma giuuridica non può applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatisi prima della sua entrata in vigore. Al riguardo giova richiamare il principio sancito dall’art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che sussiste l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica d’epoca ottenuta in data antecedente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2014, anche per l’avvenire.