studiocostanzo.net

Atto di precetto e spese processuali - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 17 Novembre 2021 11:40

Atto di precetto e spese processuali

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021, ha statuito che il debitore deve rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, in quanto le spese necessarie per il pignoramento sono causate dal suo inadempimento, legittimando il creditore a procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo.

La S.C., con Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021, è tornata sul tema delle spese processuali nell’ambito dell’atto di precetto.

L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".

Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso ove, per quanto concerne le spese processuali, il debitore provvedeva a sollevare opposizione.

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il debitore deve rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, in quanto le spese necessarie per il pignoramento sono causate dal suo inadempimento, legittimando il creditore a procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo.

Letto 6146 volte
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • atto di precetto
  • spese processuali
  • creditore
  • debitore
  • pignoramento
  • pignoramento immobiliare

Articoli correlati (da tag)

  • La trascrizione in materia di espropriazione immobiliare
  • Locazione di immobile pignorato
  • Cessione del credito
  • Atto di precetto, esecuzione ed opposizione: le ultime
  • Patto commissorio: va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore.
Altro in questa categoria: « Violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale Auto d’epoca: esenzione della tassa automobilistica anche in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2014 »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version