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Locazione di immobile pignorato - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 07 Dicembre 2023 09:29

Locazione di immobile pignorato

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023, ha statuito che il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione è nullo per violazione di norma imperativa.

La S.C., con Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Ma cosa succede se oggetto del contratto di locazione è un immobile pignorato?

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, pronunciandosi circa lo spinoso problema derivante dal contratto di locazione avente ad oggetto un immobile pignorato stipulato dal debitore esecutato senza autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile pignorato stipulato dal debitore esecutato senza autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione è nullo per violazione di norma imperativa.

Avv. Giulio Costanzo
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