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Locazione e occupazione sine titulo - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 25 Novembre 2022 19:37

Locazione e occupazione sine titulo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 26624 del 09/09/2022, ha statuito che in tema di occupazione "sine titulo" di immobile non identificato catastalmente, l'omessa indicazione dei dati catastali da parte del proprietario è irrilevante ai fini della domanda di rilascio del bene, poiché l'art. 19, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 sanziona la mancata indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dei predetti e non trova applicazione nelle ipotesi di occupazione senza titolo.

La S.C., con Ordinanza n. 26624 del 09/09/2022, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso avente ad oggetto l’occupazione “sine titulo” di immobile non accatastato.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 26624 del 09/09/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di occupazione "sine titulo" di immobile non identificato catastalmente, l'omessa indicazione dei dati catastali da parte del proprietario è irrilevante ai fini della domanda di rilascio del bene, poiché l'art. 19, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, che onera i titolari di diritti reali su beni immobili non accatastati a procedere alla dichiarazione di aggiornamento catastale, si riferisce ai contratti di locazione, sanzionando la mancata indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dei predetti, e non trova applicazione nelle ipotesi di occupazione senza titolo”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di occupazione "sine titulo" di immobile non identificato catastalmente, l'omessa indicazione dei dati catastali da parte del proprietario è irrilevante ai fini della domanda di rilascio del bene, poiché l'art. 19, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 sanziona la mancata indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dei predetti e non trova applicazione nelle ipotesi di occupazione senza titolo.

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