Termine breve per la notifica dell’appello: Le Sezioni Unite ne stabiliscono i criteri
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLe Sezioni Unite risolvono i contrasti in ordine all’esatta individuazione del dies a quo nel caso di impugnazione nel cd. termine breve.
Notificazione dell’impugnazione nel termine breve: le Sezioni Unite intervengono in materia per dirimere i contrasti.
Con la recentissima sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019, la Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a dirimere un annoso contrasto in materia di impugnazione entro il cosiddetto “termine breve”, con particolare riferimento all’esatta individuazione del dies a quo.
Come noto, gli art. 325 e seguenti del c.p.c. disciplinano le modalità e i termini per le impugnazioni, al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza.
In particolare, il citato art. 325 stabilisce che il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Secondo il successivo art. 326, poi, i suddetti termini sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza.
Quello di cui si tratta, quindi, è il cd. “termine breve” che si differenzia dal “temine lungo” che, invece, è disciplinato dall’art. 327 c.p.c., secondo cui indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
L'unico mezzo di impugnazione non soggetto ad alcun termine è l'opposizione di terzo ordinaria.
Ebbene, una volta stabiliti i termini entro i quali proporre l’impugnazione, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte espressa in merito all’esatta individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i detti termini.
Anche le Sezioni Unite chiamate ad esprimersi sull’argomento, hanno evidenziato, nella pronuncia oggetto di esame, che esistono due contrapposti orientamenti della Cassazione circa l’individuazione - per il notificante - del dies a quo del termine breve per impugnare:
il primo orientamento, di cui è espressione la sentenza n. 883 del 17/01/2014, individua detto dies a quo nel momento in cui il notificante consegna all'ufficiale giudiziario la sentenza o l'atto di impugnazione da notificare, essendo detta consegna un fatto idoneo a provare in modo certo, e con dfata certa, la conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.; il secondo orientamento, riportato dalla sentenza n. 9258 del 07/05/2015, afferma, al contrario, che la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il destinatario implica contestualità degli effetti e, quindi, decorrenza del termine breve dalla medesima data.
Orbene, alle Sezioni Unite è stato conferito il compito di risolvere il seguente contrasto, ovvero se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
Gli Ermellini, dunque, con la sentenza in esame, hanno preliminarmente ricordato proprio l’esistenza dei due termini (breve e lungo) entro i quali può essere proposta l’impugnazione, precisando altresì, che il termine “lungo” (sei mesi) previsto dal citato art. 327 c.p.c. decorre dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza, che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito in cancelleria, dalla cui data la sentenza viene resa conoscibile alle parti, le quali hanno l’onere di informarsi tempestivamente della decisione che li riguarda, secondo l’ordinaria diligenza. Detto termine “lungo”, invero, decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza, e ciò indipendentemente dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti (si veda Cass. 08/03/2017, n. 5946; anche Corte cost., sent. n. 297 del 2008, nonché Corte cost., sent. n. 584 del 1990) e vale anche nei confronti delle parti contumaci (Cass., Sez. Un., 05/02/1999, n. 26).
Nell’ipotesi, invece, di notificazione della sentenza, a cura della parte interessata e nei confronti del procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c., si pone la questione di individuare il dies a quo ai fini della decorrenza del termine cd. "breve" (trenta giorni) previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.
Giova evidenziare, sul punto, che solo la notifica della sentenza al procuratore costituito, ovvero alla parte presso il procuratore costituito, fa decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione, ma non anche la notifica eseguita alla parte personalmente, in quanto tale ultima notifica non è idonea ai fini della decorrenza di detto termine (Cass. 13/08/2015, n. 16804; Cass. 1/06/2010, n. 13428; Sez. L, 27/04/2010, n. 10026; Cass., Sez. L, 27/01/2001, n. 1152).
Orbene, secondo un concorde orientamento di dottrina e giurisprudenza, la notificazione della sentenza eseguita entro il termine breve ha "efficacia bilaterale", nel senso che il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorre non solo nei confronti del destinatario della notifica, ma anche nei confronti del notificante (ovviamente nel caso in cui sia soccombente su un capo della sentenza), il quale pertanto subisce gli effetti dell'attività sollecitatoria che ha imposto all'altra parte (Cass., Sez. Un., 19/11/2007, n. 23829; Sez. 2, 12/06/2007, n. 13732; da ultimo, Sez. 3, 06/03/2018, n. 5177).
Dal che, alle Sezioni Unite è stato chiesto di stabilire se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione operi anche con riferimento alla notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, dovendosi chiarire se la notifica della sentenza eseguita ex art. 285 cod. proc. civ. abbia efficacia bilaterale "sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, ovvero "diacronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da momenti diversi.
Il Collegio, quindi, in risposta al quesito postogli, ha ritenuto che, sul punto, non possa trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e che vada, invece, affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicità" (o "comunanza") del termine per impugnare, nel senso che quest'ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data.
La Corte è giunta a tale conclusione esaminando il contenuto dell’art. 326, primo comma, c.p.c., in forza del quale il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza considerata quale evento “unico” ed “oggettivo”, senza distinguere tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica.
Pertanto, poiché il momento perfezionativo del procedimento in questione va individuato nella consegna dell'atto al destinatario o a chi sia abilitato a riceverlo (cfr. Cass., Sez. Un., 19/04/2013, n. 9535; Sez. Un., 06/11/2014, n. 23675), prima del compimento di tale attività non si ha notificazione e, dunque, non può decorrere il termine breve per impugnare, neppure per il notificante.
Tali principi trovano applicazione anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».
Secondo il Giudice delle leggi, invero, gli effetti della notificazione comunque effettuata, devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al compimento delle sole attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, restando fermo, invece, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza solo da quella data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Pertanto, come statuito dalle SS.UU., l’introduzione, nel sistema processuale, del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ha trovato la sua ratio nell’esigenza di tutelare il soggetto notificante e di sottrarlo al rischio di decadenze da facoltà processuali, a lui non imputabili. Il principio in parola, perciò, presuppone logicamente la previsione di un termine perentorio a carico del notificante per l'esercizio di poteri processuali e la necessità di evitare che egli possa incorrere in decadenza qualora, entro il detto termine, abbia posto in essere tutte le attività che gli competono (cfr. Cass., Sez. Un., 13/01/2005, n. 458; più recentemente, Sez. Un., 19/04/2013, n. 9535; Sez. Un., 06/11/2014, n. 23675).
Questa ratio non può evidentemente operare con riferimento alla notificazione della sentenza su iniziativa della parte. Infatti, nel momento in cui provvede alla notificazione della sentenza, allo scopo di far decorrere il termine breve di impugnazione, la parte non è soggetta al termine breve di impugnazione; vi sarà soggetta solo dopo che il procedimento di notificazione potrà dirsi perfezionato. Il perfezionamento della notifica rileva, quindi, non già per verificare il rispetto di un termine perentorio pendente, ma per far decorrere un termine dapprima inesistente.
Come evidenziato dagli Ermellini, dunque, poiché la notifica della sentenza serve al notificante per abbreviare il tempo della formazione del giudicato, se si facesse operare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la parte notificante potrebbe addirittura subirne un pregiudizio, perché per essa il termine breve decorrerebbe e, di riflesso, maturerebbe prima rispetto a quanto in proposito previsto per il destinatario della notifica.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza in esame n. 6278/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”.
Si ritiene che tale principio sia condivisibile, laddove crea una certa “uniformità” in materia e garantisce l’equilibrio e la parità processuale tra le parti, facendo sì che il giudicato della sentenza si formi contemporaneamente nei confronti di tutte le parti.
In caso contrario, qualora fossero applicati due diversi termini, si creerebbe una disparità di trattamento, in quanto il notificante vedrebbe decorrere il proprio termine breve per impugnare al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, quindi, prima della decorrenza del medesimo termine per il destinatario della notifica, sempre che questa si sia effettivamente perfezionata.