Obbligo di fedeltà, cosa cambia con la legge Cirinnà
Scritto da Avv. Giulio CostanzoL’obbligo di fedeltà sancito per il contratto matrimoniale non viene statuito anche per le coppie di fatto e le unioni civili
La legge 76 del 2016 legge Cirinnà, introduce il riconoscimento delle coppie di fatto e delle unioni civili non equiparato al contratto matrimoniale per l’assenza di norme che regolino i rapporti personali, in particolare L’obbligo di fedeltà”
Con la riforma del Diritto di famiglia del 1975, i rapporti fra coniugi che contraevano matrimonio subirono un evoluzione importante, essi infatti furono armonizzati dal principio costituzionale dell’uguaglianza, da quel momento in poi la precedente struttura che considerava sia il marito che la moglie due figure completamente diverse, con l’uomo nella sua accezione autoritaria, veniva sostituita definitivamente con l’equiparazione della moglie sia sotto il profilo personale che patrimoniale.
La nuova visione paritaria vedeva così nascere una famiglia guidata da entrambi i coniugi, i quali insieme di comune accordo potevano decidere i fondamenti e le prerogative della vita familiare.
L’accordo divenne elemento essenziale alla base del loro rapporto e il parere del marito che quello della moglie considerato con pari peso e valenza.
In questa nuova prospettiva si affacciava il nuovo rito del matrimonio, considerato un vero e proprio contratto nel quale espresso il libero consenso e firmato l’atto di matrimonio, per le due parti sorgevano diritti e doveri, sanciti nel codice civile e rubricati tra i Diritti e doveri dei coniugi.
Dunque, dal matrimonio e dal contratto sottoscritto si ricava: l’assistenza materiale e morale, la collaborazione reciproca, la coabitazione, obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli e l’obbligo reciproco di fedeltà.
Quest’ultimo, all’art 143 c.c. è un istituto molto importante, in quanto si pone da confine tra il consolidamento della famiglia così come concepita e conosciuta da sempre e la mutazione dell’assetto familiare così come evoluto, infatti, il suo significato è insito nel senso profondo dell’impegno reciproco che ricade su ciascun soggetto, sin dalla definizione del contratto matrimoniale.
Non tradire la fiducia impegnandosi ad essere fedeli, non deve essere solo inteso come l’astensione ad intrecciare rapporti sentimentali e/o sessuali con terze persone, ma più propriamente l’impegno ad essere soprattutto leali, un sentimento che impone a chi lo vuole esercitare, di sacrificare quelli che sono i propri interessi e le proprie scelte se queste non sono in linea con l’armonia e l’equilibrio familiare.
L’impegno di lealtà inteso più propriamente, nel mettere da parte le proprie propensioni personali per favorire la comunione della vita di coppia.
In sostanza, l’obbligo di fedeltà non viene violato solo ed esclusivamente quando un marito ed una moglie si tradiscono, ma quando l’io del soggetto prevale sull’anima della coppia.
Una volta violato l’obbligo alla fedeltà, lo strumento di fondamentale importanza che difende il coniuge che ha subito il torto, è quello di poter richiede il risarcimento del danno o in caso di separazione proprio dovuto alla conseguenza di questo torto subito, l’addebito della medesima a carico del coniuge che ha cagionato il fatto.
Orbene nel 2016 con la legge Cirinnà, precisamente la legge n. 76/2016 delle unioni civili tra soggetti etero ed omosessuali e che ha sancito il riconoscimento delle mere coppie di fatto, si sono introdotte una serie di innovazioni.
In tale ambito finalmente l’istituto della convivenza viene consolidandola attraverso un vero contratto, la legge disciplina in maniera marcata soprattutto gli assetti economici e patrimoniali dei due contraenti, ma tralascia nettamente ciò che concerne i rapporti personali.
Questo buco nero trascurato dal legislatore ha creato numerosi disagi e dilemmi, come ad esempio in particolar modo, per quel che concerne l’obbligo alla fedeltà stabilito per il matrimonio all’art 143 c.c. ma non anche per le coppie di fatto e per le unioni civili.
Per i soggetti che decidono di contrarre questo tipo di atto, non viene assolutamente sancito e rubricato l’obbligo alla fedeltà, ponendo in essere due problemi, uno di origine costituzionale, infatti, il contratto sottoscritto dalla coppia che voglia convivere ma non sposarsi si impone con delle lacune importanti, che lo rendono non equiparabile al contratto matrimoniale.
In secondo luogo, vi è la prospettiva più importante, sotto il profilo giuridico viene analizzata la questione della risarcibilità, infatti, dal momento che la legge non ha sancito nulla di ciò che concerne i rapporti personali dei contraenti, per essi tale eventuale torto subito, non è tutelato.
Questa superficialità è stata percepita come una non equiparazione del contratto delle unioni civili a quello del matrimonio, vi è l’assenza importante di tutela che al contrario vi dovrebbe essere quando si parla di formazioni sociali riconosciute dalla legge.
Fatto infine, ancora più eclatante, risiede nell’ultimo risvolto di questa vicenda, che è la presentazione al Senato di un ddl che contenga proprio la richiesta di abolizione dell’obbligo di fedeltà anche per il contratto di matrimonio, ritenuto questo un costume arcaico che non appartiene al tipo di cultura e di famiglia che oggi noi viviamo.
La soppressione o meno di questo tipo di obbligo sancito dalla legge, ora al vaglio di una commissione del Senato, segnerà definitivamente il passaggio di confine tra il vecchio ed il nuovo, e in un momento storico così delicato in cui tanti italiani si interrogano sulla funzione della famiglia, sui valori che essa ancora rappresenta, è d’obbligo soffermarsi a riflettere sulla tradizione e sull’evoluzione di un pensiero che porterà a breve ad una nuova fase contrattuale, più vicina o magari più lontana all’assetto matrimoniale così come quello da sempre conosciuto.