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Risarcimento dei danni in caso di detenzione in condizioni inumane - Studio Legale Costanzo

Sabato, 12 Maggio 2018 17:52

Risarcimento dei danni in caso di detenzione in condizioni inumane

Scritto da Giulio Costanzo
Detenuto

La Cassazione a Sezioni Unite, investita della questione della prescrizione della domanda di risarcimento danni ex art. 3 della CEDU previsto dall’art. 35 ter , comma 3 ord. Penitenziario.

Il caso: Un soggetto detenuto numerosi anni in vari carceri italiani, chiede al Ministero di Giustizia in persona del Ministro p.t. il risarcimento del danno per aver subito una detenzione inumana a causa del sistema carcerario, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario.

Costituitosi il Ministero, impugnava la richiesta attorea ed eccepiva la prescrizione del diritto per gli anni precedenti ai cinque o, in subordine, ai dieci essendo la richiesta essere comunque oggetto di azione secondo le disposizioni di legge.

La questione veniva rimessa, dalla terza sezione civile all’attenzione del Primo Presidente che investiva della questione le Sezioni Unite. Con sentenza n°11018 del 08/05/2018, gli Ermellini si pronunciano riportandosi ai precedenti giurisprudenziali ( cass. Pen. 876/2016; 9658/2017; 31475/2017 e da ultimo le Sezioni Unite penali che con la

sentenza del 26/01/2018, Tuttolomondo, hanno affermato :” La prescrizione di un diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter , commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n° 92/2014, decorre dal 28/06/2014”). Il principio che emerge è quindi che la prescrizione del diritto azionato, comincia a decorrere dal 28/06/2014, giorno in cui è entrata in vigore la innovativa previsione contenuta nel citato art. 35–ter ord. pen. , in quanto, si legge :”il rimedio risarcitorio in esame non era prospettabile prima dell’entrata in vigore della novella del 2014”.

Si legge inoltre che la mancanza di uno strumento di tutela accessibile :”integra un impedimento all’esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all’art .2935 c.c. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

In conclusione spetta al richiedente la somma pari ad otto euro al giorno per ogni giorno di detenzione inumana ma tale somma è prevista quale indennizzo, non avendo gli elementi del risarcimento del danno. La prescrizione quindi sarà decennale e la decorrenza partirà dal singolo giorno di detenzione che abbia le caratteristiche per la richiesta d’indennizzo.

Di seguito il provvedimento...

Cass. Civ. Sez. Unite : sentenza n°11018 del 08/05/2018

Letto 1340 volte Ultima modifica il Sabato, 12 Maggio 2018 18:00
Pubblicato in Altri diritti
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  • condizioni umane
  • detenuto

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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