sentenza del 26/01/2018, Tuttolomondo, hanno affermato :” La prescrizione di un diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter , commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n° 92/2014, decorre dal 28/06/2014”). Il principio che emerge è quindi che la prescrizione del diritto azionato, comincia a decorrere dal 28/06/2014, giorno in cui è entrata in vigore la innovativa previsione contenuta nel citato art. 35–ter ord. pen. , in quanto, si legge :”il rimedio risarcitorio in esame non era prospettabile prima dell’entrata in vigore della novella del 2014”.
Si legge inoltre che la mancanza di uno strumento di tutela accessibile :”integra un impedimento all’esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all’art .2935 c.c. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
In conclusione spetta al richiedente la somma pari ad otto euro al giorno per ogni giorno di detenzione inumana ma tale somma è prevista quale indennizzo, non avendo gli elementi del risarcimento del danno. La prescrizione quindi sarà decennale e la decorrenza partirà dal singolo giorno di detenzione che abbia le caratteristiche per la richiesta d’indennizzo.
Di seguito il provvedimento...
Cass. Civ. Sez. Unite : sentenza n°11018 del 08/05/2018