Martedì, 15 Maggio 2018 20:01

Le spese processuali possono nuovamente essere dichiarate compensate per gravi ed eccezionali ragioni

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La Corte Costituzionale torna sull’annosa questione della compensazione delle spese processuali

Ancora un’interessante pronuncia della Corte Costituzionale in materia di condanna al pagamento delle spese processuali, e segnatamente, della facoltà concessa al Giudice di dichiararne la compensazione, integrale o parziale, fra le parti e dei criteri ad essa sottesi.

Tale decisione prende le mosse dall’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, in data 30/01/2016, con la quale lo stesso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non consente, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese di lite anche in altre ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate in modo tassativo dalla disposizione stessa, ossia l’«assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Come noto, l’art. 92 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte (disp. att. 151- 2).

Invece, al secondo comma - oggetto dell’intervento da parte della Corte Costituzionale – la disposizione normativa in esame prevedeva che: se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Il comma come sopra riportato era il frutto delle modifiche apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva operato una consistente contrazione dei casi in cui il Giudice poteva ricorrere all’istituto della compensazione delle spese processuali, al fine di evitare un suo uso distorto e/o eventuali abusi.

Orbene, con la recente sentenza n. 77/2018 del 19 aprile 2018 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 26 aprile 2018 – la Corte Costituzionale, ritenendo verosimilmente troppo restrittiva la novella legislativa introdotta con la legge n. 69/2009, ha sostanzialmente ripristinato il precedente regime vigente in materia di condanna al pagamento delle spese processuali, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

In buona sostanza, la Corte ha nuovamente ampliato le ipotesi di compensazione, considerandole legittime non soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ma anche quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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