Sulla base di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto che in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario spettasse alla parte attivarsi per l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso, con la conseguenza che, nel caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l’inizio o la prosecuzione della prova medesima, scattasse la decadenza dal diritto di far assumere la prova prevista dall’art. 208 c.p.c. sopra citato.
Con l’ordinanza de quo vertitur, la Suprema Corte ha stabilito che spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di Cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
In buona sostanza, la Corte ha sancito che il Giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare l’effettiva sussistenza in concreto di “giusti motivi” per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di assumere i mezzi di prova di cui lei stessa aveva precedentemente chiesto l’ammissione e che tale potere, se correttamente azionato con una congrua e sufficiente motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità.