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Ai fini dell’accertamento della convivenza more uxorio, quando un rapporto può dirsi stabile e duraturo? - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 05 Luglio 2018 08:29

Ai fini dell’accertamento della convivenza more uxorio, quando un rapporto può dirsi stabile e duraturo?

Scritto da Giulio Costanzo

La Cassazione interviene per stabilire i criteri in materia di “convivenza di fatto” ovvero more uxorio

La Cassazione, di recente, è intervenuta nuovamente per dirimere alcune questioni di rilevante importanza in materia di convivenza more uxorio e dei criteri da seguire per la sua configurabilità.

La fattispecie sottoposta alla Suprema Corte ha ad oggetto il caso di una donna che aveva promosso azione giudiziale al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al decesso del proprio compagno convivente, a seguito della sua caduta nel vano ascensore di un fabbricato durante la realizzazione di lavori di ristrutturazioni.

In primo grado, detta domanda era stata respinta e tale decisione era stata confermata in appello, in quanto entrambe le autorità giudiziarie avevano ritenuto non dimostrata la circostanza del rapporto di “convivenza”, stante la contraddittorietà degli elementi probatori offerti dalla donna e la differenza tra i Comuni di residenza dei due soggetti.

In buona sostanza, anche secondo la Corte di Appello, non era stata provata l’effettiva sussistenza di una “stabilità” del rapporto affettivo e, quindi, di una reale “convivenza di fatto” recante tutte le caratteristiche necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti.

Il caso, portato innanzi alla Suprema Corte, è stato esaminato nel seguente modo con ordinanza del 13 aprile 2018 n. 9178: in primis, la Cassazione ha censurato la sentenza della Corte di Appello per essere incorsa in “errore di diritto” sulla valutazione dell’intero compendio probatorio a sua disposizione. In buona sostanza, gli Ermellini hanno richiamato un precedente (e consolidato) orientamento secondo cui, in presenza di una pluralità di elementi di prova, il Giudice di merito non può esaminarli singolarmente ed in maniera settoriale, ma deve considerarli nella loro unitarietà e nella loro interazione reciproca. Ciò comporta che anche in presenza di una prova cd. per “presunzioni”, il Giudice ha l’obbligo di prenderla in considerazione unitariamente agli altri fatti noti emersi all’esito dell’attività istruttoria espletata, valutandoli nel loro complesso.

Pertanto, va dichiarato l’errore di diritto, allorquando il Giudice ponga a fondamento della propria decisione l’esame “autonomo” dei singoli elementi di prova a sua disposizione e poi dichiari che nessuno di questi, presi separatamente, costituiscano una “prova” sufficiente all’accoglimento della domanda (in tal senso, anche Cassazione, n. 7303 del 2012; Cassazione, n. 12022 del 2017; Cassazione, n. 5374 del 2017).

Ciò posto, la Suprema Corte ha rilevato anche un ulteriore errore in cui erano incorsi i Giudici di secondo grado, ovvero nell’identificare il concetto di “convivenza di fatto” che avesse rilievo giuridico ai fini della richiesta di risarcimento dei danni da parte di uno dei due conviventi.

Detto errore si concretizzava nel fatto che la Corte di Appello, pur rifacendosi nella forma ai principi dettati in tale materia, avevano invece ritenuto inesistente, nella fattispecie concreta, un rapporto di convivenza stabile e duratura tra i due soggetti, solo perchè risultavano residenti in due diversi Comuni.

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito (quale suo granitico orientamento) che le famiglie di fatto e/o i rapporti di convivenza giuridicamente tutelabili anche ai fini risarcitori, sono quelli che si fondano non solo su un elemento soggettivo, costituito da una relazione affettiva forte, stabile e continuativa nel tempo, ma anche su un elemento oggettivo, rinvenibile nella reciproca e volontaria assunzione di diritti ed obblighi tra i due conviventi.

Difatti, in numerose pronunce, la Corte ha espresso il principio secondo il quale “Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente “more uxorio” del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici” (Corte di Cassazione, n. 23725 del 2008).

Ed ancora “Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente “more uxorio” ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale.” (Corte di Cassazione, n. 12278 del 2011).

Sotto tale aspetto, quindi, il requisito della “coabitazione” costituisce sì elemento importante e rilevante ai fini della convivenza, ma non già imprescindibile ed indefettibile, con la conseguenza che, qualora esso manchi, non si può comunque escludere l’esistenza di un rapporto di “convivenza di fatto”.

In particolare, il convivente more uxorio ha diritto ad invocare l’applicazione dell’art. 2059 c.c. al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dall’altro convivente, quando dimostri comunque l’esistenza di un legame contraddistinto da una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche nell’ipotesi in cui difetti la “coabitazione”, trattandosi di un interesse costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost.

E ciò anche in virtù della più evoluta considerazione sociale dello status di convivente e delle mutate esigenze delle famiglie attuali, i cui componenti spesso costruiscono il loro rapporto affettivo anche “a distanza”, e ciò senza pregiudicare minimamente la solidità del loro legame familiare.

Su tali premesse, quindi, la Cassazione ha stigmatizzato la pronuncia espressa dalla Corte di Appello laddove essa aveva ritenuto insussistente un rapporto di convivenza stabile e duratura solo perche la donna e il de cuius risultavano anagraficamente residenti in due Comuni diversi, proprio perché, ribadendo i principi sopra richiamati, il dato della “coabitazione” rappresenta un mero indizio (ovvero un elemento presuntivo) dell’effettiva esistenza (o meno) di una convivenza di fatto, il quale va valutato unitariamente agli altri elementi prodotti ed allegati dalla parte istante e non già come elemento imprescindibile e vincolante, la cui eventuale mancanza, di per sé, debba portare ad escludere l’esistenza di una convivenza.

È appena il caso di ricordare che tale argomento trova la sua disciplina anche nell’art. 1 della legge n. 76 del 2016, in forza del quale vanno considerate conviventi “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, individuando sempre l’elemento spirituale, il legame affettivo, e quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”.

In definitiva, con il provvedimento oggetto del presente esame (ordinanza del 13 aprile 2018 n. 9178), sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

  • Al fine di poter richiedere il risarcimento dei danni subiti da un convivente a seguito del decesso dell’altro per colpa altrui, il concetto di convivenza more uxorio deve intendersi sussistente quando le due persone erano legate da un rapporto affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale ciascuno abbia reciprocamente assunto impegni di assistenza morale e materiale verso l’altro.
  • Il Giudice di merito, ai fini dell’accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, ha l’obbligo di valutare tutto il complesso degli elementi probatori nella sua unitarietà, e non in maniera autonoma e separata.

La coabitazione non costituisce elemento indispensabile ai fini di detto accertamento, ma semplice indizio o elemento presuntivo, da valutare sempre nel ampio quadro delle risultanze istruttorie.

Letto 4636 volte Ultima modifica il Giovedì, 05 Luglio 2018 08:40
Pubblicato in Altri diritti

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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