La Cassazione definisce il caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dall’intestatario
Scritto da Giulio CostanzoLe Sezioni Unite fissano i criteri per stabilire la responsabilità della banca ex art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 In materia bancaria, l’ormai datato ma sempre applicabile R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, all’art. 43 recita “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.
Sull’argomento, si è succeduta negli anni una congerie infinita di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fra di loro, che hanno cercato, di volta in volta, di fornire una giusta interpretazione della norma sopra richiamata.
Risalendo molto nel tempo, la Suprema Corte, già con sentenza n. 3133 del 1958, stabiliva che l’art. 43 della Legge Assegni non prevedesse, a carico dell’istituto bancario, un’obbligazione di tipo risarcitorio, bensì un’obbligazione originaria. Pertanto, in caso di obbligazione non adempiuta correttamente, come nella fattispecie, essa andava nuovamente adempiuta in modo soddisfacente mediante la rinnovazione del pagamento al soggetto realmente legittimato, senza che avesse alcuna rilevanza la difficoltà della banca di identificare il soggetto che presentava il titolo per l’incasso.
Successivamente, adottando un orientamento iniziato con sentenza n. 2360/1968 e poi confermata in altre pronunce (cfr. n. 3317/1978, n. 5118/1979, n. 686/1983, n. 4187/1987, n. 4047/1992, n. 10460/1994 n. 9888/1997), la Cassazione enunciava che chi esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ma che si legittima in via cartolare come tale, ne risponde verso l’effettivo prenditore soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo, posto che l’art. 43 della Legge Assegni si riferisce alla legittimazione cartolare e quindi non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale.
I Giudici, in buona sostanza, ritenevano che la clausola di intrasferibilità dell’assegno non aveva come effetto quello di garantire in ogni caso la prestazione a favore dell’effettivo prenditore del titolo, bensì quello di ostacolarne la circolazione.
Ma non finisce qui!!!! Nel 1999, con sentenza n. 1098, la Suprema Corte, sconfessando detto orientamento, sanciva che il detto art. 43 disciplinava in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile e, pertanto, comportava l’obbligo, in capo all’istituto bancario, di effettuare il pagamento solo e soltanto al titolare indicato come prenditore del titolo, in quanto, (ribaltando, in tal modo, il precedente principio) lo scopo della norma era quello di tutelare il prenditore dagli effetti di un eventuale spossessamento, proprio al fine di evitare che un eventuale possessore senza alcuna titolarità, fosse in grado di incassare la somma indebitamente.
Ma la serie di pronunce altalenanti non finisce qui!!!
Più di recente, infatti, e segnatamente nel 2016, con tre differenti sentenze, gli Ermellini mutavano nuovamente il proprio orientamento, riportandosi al concetto di colpa in capo alla banca negoziatrice ed a quella trattaria, per violazione del dovere di diligenza sancito dall’art. 1176, II comma, c.c., in forza del quale nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e, precisamente, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Ed è su questo solco che già si espressero nel 2007 le Sezioni Unite con sentenza n. 14712, stabilendo che il contenuto dell’art. 43 della Legge Assegni doveva essere interpretato in senso ampio e trovava applicazione nei riguardi della banca negoziatrice quale unico soggetto in grado di controllare efficacemente l’autenticità dell’assegno e l’identità del soggetto, sussistendo, nella fattispecie, una responsabilità contrattuale sulla base della c.d. teoria del contratto sociale qualificato.
Da ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza in esame del 21 maggio 2018 n. 12477, riprendendo il suesposto orientamento, hanno enunciato il principio secondo il quale ai sensi dell’art. 43 legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, II comma, c.c.
In altre parole, la Cassazione, pur ribadendo la responsabilità della Banca che ha pagato l’assegno a soggetto diverso dal beneficiario, non ha escluso che la colpa dell’istituto bancario possa coesistere con un concorso di colpa del medesimo creditore.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori