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La Cassazione interviene in materia di legittimo impedimento dell’avvocato e difesa della privacy - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 27 Marzo 2020 10:56

La Cassazione interviene in materia di legittimo impedimento dell’avvocato e difesa della privacy

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Contratto

“Legittimo impedimento dell’avvocato a presenziare all’udienza e normativa sulla privacy”                                                                         

La Cassazione sul legittimo impedimento dell’avvocato ed applicazione della normativa sulla privacy.

Come noto, nelle ipotesi in cui l’avvocato non può presenziare personalmente ad un’udienza, può invocare il cd. “legittimo impedimento”, caratterizzato da caso fortuito e/o forza maggiore (o comunque altra causa e/o motivo) che comporta un'impossibilità assoluta a comparire.

La legge non definisce a priori quando l’impedimento è “legittimo”, ma tale valutazione è rimessa caso per caso al Giudice, il quale può decidere in via discrezionale e secondo il proprio convincimento, se concedere o meno il rinvio della causa.

Nella maggioranza dei casi, l’impedimento è dovuto a motivi di salute dell’avvocato, il quale, tuttavia, secondo costante giurisprudenza, deve adeguatamente dimostrare la sua impossibilità a presenziare per detti motivi, mediante il deposito di dettagliata certificazione medica (Cassazione n. 9025/2018).

Altre ipotesi di legittimo impedimento sono, ad esempio, lo stato di gravidanza e l’esistenza di concomitanti impegni lavorativi.

Riguardo al primo, pur esistendo al riguardo l’art. 420 ter c.p.p. – comma 5, secondo il quale il difensore che ha prontamente comunicato il proprio stato di gravidanza è "legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso", la Suprema Corte ha comunque precisato che il legittimo impedimento prima dell'ottavo mese di gestazione va valutato tenendo conto dello stato effettivo di salute, non essendo sufficiente il solo stato di gravidanza avanzato senza attestazioni del medico che indichino patologie, complicazioni o minacce di parto prematuro (Cassazione n. 26614/2018).

Riguardo, poi, alla concorrenza di altri impegni professionali, la Corte di Cassazione ha stabilito che, a tal fine, è indispensabile che il difensore si attivi tempestivamente per rilevare l'impedimento e indichi in maniera specifica le ragioni per le quali sia essenziale che espleti la sua funzione nell'altro processo (Cassazione n. 4909/2015).

Su tale delicata materia, e segnatamente sul legittimo impedimento per motivi di salute, è intervenuta la Suprema Corte penale con la recente sentenza n. 8415 del 2 marzo 2020.

Il caso sottoposto al vaglio di legittimità, riguardava la condanna penale (di primo grado e poi confermata in appello) comminata a due donne imputate per il reato di cui agli art. 110, 624, 625 n. 4 c.p.

Avverso detta condanna, le due donne sono ricorse in Cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 420 ter c.p.p., in quanto il difensore aveva presentato certificazione medica attestante un proprio impedimento a presenziare all’udienza, chiedendo, quindi, un differimento della stessa, ma tale istanza era stata ingiustamente rigettata dal primo giudice che non l’aveva ritenuta adeguatamente motivata. Tale decisione era stata confermata anche dalla Corte di Appello, investita da gravame sul punto.

La difesa delle due donne, quindi, ha sostenuto che la mancata indicazione, nel certificato medico presentato dall’avvocato, delle patologie poste a fondamento del dedotto impedimento, avrebbe violato il diritto alla riservatezza dell'istante.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che - alla luce del tenore del certificato medico in contestazione - l'attestazione di temporanea inabilità al lavoro per ricovero ospedaliero, non risultava accompagnata da alcuna specifica indicazione della patologia da cui era affetto il difensore, né attestava esplicitamente un impedimento assoluto, né, infine, documentava se, alla data dell’udienza, il predetto fosse ancora ricoverato.

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato un precedente orientamento secondo cui, nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonché la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta (Cass. sentenza n. 48270 del 07/06/2018; sentenza n. 3558 del 19/11/2014; sentenza n. 42595 del 27/10/2009).

Detti principi fanno riferimento all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 36635 del 27/09/2005, con riferimento all’impedimento dell'imputato, ma con argomentazioni valide anche per la valutazione dell'impedimento del difensore, hanno sancito come si possa pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa.

Ed ancora.

Gli Ermellini, con la sentenza in esame, hanno affrontato anche il delicato problema della compatibilità dei predetti principi con la normativa sulla tutela della “privacy”, affermando che la valutazione del carattere assoluto dell'impedimento e la sua attualità non possono essere in alcun modo ostacolate dalle predette disposizioni normative, le quali sono funzionali alla garanzia, in ambito sanitario, che il "trattamento dei dati personali" si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica, con particolare riguardo alla "riservatezza" ed "all'identità personale".

Secondo la Suprema Corte, dunque, ciò comporta che le relative disposizioni mirano a tutelare il paziente e non possono essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.

Sentenza n. 8415/2020

Sicchè, la Cassazione, con la sentenza n. 8415/2020, ha sostanzialmente enunciato il seguente principio di diritto: le disposizioni previste dalla normativa in tema di “privacy” mirano a tutelare il paziente, e non possono essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.

Letto 14365 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Marzo 2020 11:04
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