La copertura assicurativa per i medici specializzandi
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 443 del 13/01/2021, ha statuito che l'obbligo di copertura assicurativa in favore dei medici specializzandi, legati da contratto di formazione specialistica con l'Università, grava sull'azienda sanitaria, in funzione dell'equiparazione della tutela rispetto al personale sanitario dipendente, e deve essere assolto presso l'INAIL, inscrivendosi nello schema tipico delle assicurazioni sociali di cui all'art. 38 Cost..
La S.C., con Sentenza n. 443 del 13/01/2021, è tornata sul tema dell’infortunio sul lavoro.
L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni.
E’ prevista una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (infortunio in itinere).
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti.
Dubbi sono sorti circa la copertura assicurativa a favore dei medici specializzandi.
Sentenza n. 443 del 13/01/2021
Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 443 del 13/01/2021, hanno così sancito il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di copertura assicurativa in favore dei medici specializzandi, legati da contratto di formazione specialistica con l'Università, grava, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999, << ratione temporis >> vigente, sull'azienda sanitaria, quale soggetto titolare dell'organizzazione produttiva presso cui viene espletata l'attività formativa sottesa al rischio assicurato, in funzione dell'equiparazione della tutela rispetto al personale sanitario dipendente, e deve essere assolto presso l'INAIL, inscrivendosi nello schema tipico delle assicurazioni sociali di cui all'art. 38 Cost., che non si limitano a realizzare la semplice traslazione del rischio, ma hanno la finalità pubblicistica di garantire ai cittadini presi in considerazione dalla norma, al verificarsi delle condizioni in essa previste, i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in virtù dell’equiparazione della tutela assicurativa rispetto al personale sanitario dipendente, per i medici specializzandi l’obbligo di coperuta assicurativa grava sull’azienda sanitaria.