Buona fede contrattuale e condizione potestativa mista
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020, ha statuito che in caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto a richiedere il finanziamento in virtù del principio della buona fede contrattuale.
La Cassazione, con la Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di buona fede.
La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi.
Le parti del rapporto contrattuale, infatti, sono tenuti ad agire in maniera tale da poter preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali o dal rispetto del principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
I contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale: durante le trattative (ex art.1337 c.c.), in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (ex art. 1358 c.c.), nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1360 c.c.) e, infine, nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.).
La buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso.
Tale dovere di buona fede, in senso oggettivo, si differenzia dalla buona fede soggettiva (che consiste nell’ignoranza non colposa della lesione dell’altrui diritto) e si pone come regola di comportamento relativo al principio di solidarietà sociale.
La buona fede è, quindi, uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione.
Stante l’astrattezza di tale principio, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema e, con la Ordinanza n. 29641 del 28/12/2020, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte: in mancanza il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che integra inosservanza del dovere di buona fede da parte della P.A., nel caso in cui il pagamento del compenso al prestatore d’opera sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, la realtiva mancata richiesta.