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Alcooltest: obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore da parte della P.G. - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 01 Febbraio 2021 09:01

Alcooltest: obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore da parte della P.G.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Etilometro

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, ha statuito che la P.G. deve dare avviso, al soggetto che debba essere sottoposto all’alcooltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, ne derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedervi, al fine di consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

La S.C., con Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, è tornata sulla delicata questione della guida in stato di ebbrezza.

La guida in stato di ebbrezza (ossia la condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche) è un reato sanzionato sulla base degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada.

Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, il tasso alcolemico deve superare il valore di 0,5 g/l.

L’accertamento del superamento di tale soglia avviene attraverso le analisi del sangue. Può accedere, però, che ciò sia necessario nell'immediatezza e, quindi, vi si procederà attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio (l’etilometro), la cui legittimità viene valutato attraverso uno o più indici sintomatici (irascibilità, incapacità di parlare e incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata).

Ma quali sono gli obblighi degli accertatori e quali i diritti dell’esaminato?

Al riguardo, di recente, i Giudici di Piazza Cavour sono tornati sul corrispondente tema e con Ordinanza n. 28 del 07/01/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la P.G. deve avvisare il soggetto che debba essere sottoposto all’alcooltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, ne derivi il loro obbligo di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedervi, al fine di consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

Letto 906 volte Ultima modifica il Lunedì, 01 Febbraio 2021 09:06
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