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Il danno da perdita di chance - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 23 Febbraio 2026 08:46

Il danno da perdita di chance

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32519 del 13/12/2025, ha statuito che in materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati.

La S.C., con Ordinanza n. 32519 del 13/12/2025, ha trattato il delicato tema del danno da perdita di chance.

Il c.d. danno da perdita di chance consiste nella perdita o nella riduzione della possibilità di giungere alla guarigione o di ottenere una sopravvivenza più lunga.

La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze (Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12928).

Il danno da perdita di "chance" di guarigione o di sopravvivenza presuppone che il

paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi - ove la condotta medica fosse corretta - la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni (cd. lungo-sopravvivenza) e si distingue dal diverso pregiudizio alla qualità della vita nel tempo conclusivo dell'esistenza, il quale presuppone, invece, che il paziente versi nella condizione di malato terminale, la cui sopravvivenza - sempre nell'ipotesi di condotta medica corretta - sia circoscritta ad un tempo limitato, misurabile in termini di poche settimane o di pochi mesi (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n. 16919).

E' stato precisato che la sussistenza di una privazione di chance di sopravvivenza, quale evento di danno distinto dalla prospettiva dell'anticipazione dell'evento fatale (ossia della riduzione della durata della sua vita), può essere fondatamente esclusa, qualora la possibilità per il paziente di sopravvivere alla situazione ingravescente risulti talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici e, ancor meno, equitativamente quantificata, fermo restando che il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - può costituire al più un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (Tribunale Roma sez. XIII, 03/04/2020, n. 5749).

In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (come ad es., maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà

commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale

evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n.6688).

Stante la delicatezza di tale tema, numerose sono le diatribe sorte, soprattutto per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema cassando con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 32519 del 13/12/2025, sono tornati sul presente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 235 volte Ultima modifica il Lunedì, 23 Febbraio 2026 08:51
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