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Il danno da perdita di chance - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 05 Febbraio 2024 15:53

Il danno da perdita di chance

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

Il danno da perdita di "chance" di guarigione o di sopravvivenza presuppone che il paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi - ove la condotta medica fosse corretta - la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni.

Il c.d. danno da perdita di chance consiste nella perdita o nella riduzione della possibilità di giungere alla guarigione o di ottenere una sopravvivenza più lunga.

La chance non va identificata con la probabilità statistica di sopravvivenza, consistendo la specificità di tale profilo di danno nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e/o con minori sofferenze (Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12928).

Il danno da perdita di "chance" di guarigione o di sopravvivenza presuppone che il paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi - ove la condotta medica fosse corretta - la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni (cd. lungo-sopravvivenza) e si distingue dal diverso pregiudizio alla qualità della vita nel tempo conclusivo dell'esistenza, il quale presuppone, invece, che il paziente versi nella condizione di malato terminale, la cui sopravvivenza - sempre nell'ipotesi di condotta medica corretta - sia circoscritta ad un tempo limitato, misurabile in termini di poche settimane o di pochi mesi (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n. 16919).

E' stato precisato che la sussistenza di una privazione di chance di sopravvivenza, quale evento di danno distinto dalla prospettiva dell'anticipazione dell'evento fatale (ossia della riduzione della durata della sua vita), può essere fondatamente esclusa, qualora la possibilità per il paziente di sopravvivere alla situazione ingravescente risulti talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici e, ancor meno, equitativamente quantificata, fermo restando che il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - può costituire al più un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (Tribunale Roma sez. XIII, 03/04/2020, n. 5749).

In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (come ad es., maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà

commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale

evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n.6688).

Avv. Giulio Costanzo
Letto 805 volte Ultima modifica il Lunedì, 05 Febbraio 2024 15:56
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