studiocostanzo.net

Il danno all’immagine - Studio Legale Costanzo

Martedì, 28 Luglio 2020 14:33

Il danno all’immagine

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Risarcimenti danni

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, ha statuito che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni.

Il danno all'immagine è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.

Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana.

Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).

In passato si riteneva che, con riferimento all'immagine generale degli individui, una volta provata la lesione, il danno dovesse esser ritenuto in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non era necessaria la prova del danno.

La Cassazione, di recente, con l’Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, è però intervenuta sulla relativa questione e, in particolare, sull’onere della prova, pronunziandosi su di un caso relativo al danno all’immagine causato da un articolo diffamatorio.

Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il danno all'immagine ed alla reputazione non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Letto 8199 volte
Pubblicato in Risarcimento danni
Etichettato sotto
  • risarcimento danni
  • danno all'immagine
  • immagine
  • danno

Articoli correlati (da tag)

  • Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi
  • Il danno da perdita di chance
  • Quantificazione giudiziaria del danno
  • Il danno all’immagine non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
  • Il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa
Altro in questa categoria: « Le controversie relative la richiesta risarcimento danni nei confronti delle autorità di vigilanza per i danni conseguenti alla vigilanza su banche e intermediari sono devolute al giudice ordinario Inosservanza del principio di buona fede »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version