Convenzione di Montreal e giurisdizione del giudice italiano
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Cassazione indica nel giudice italiano l’autorità competente a decidere le cause contro compagnie aeree straniere
Cancellazione del volo da parte della Compagnia straniera: la giurisdizione spetta al Giudice italiano
Qualche giorno fa, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi anche in ordine alla giurisdizione in materia di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di azione intrapresa contro Compagnie aeree straniere.
In particolare, il caso aveva ad oggetto la domanda risarcitoria di due turisti italiani contro una Compagnia aerea straniera (avente sede all’estero) a seguito della cancellazione del volo da essi precedentemente prenotato ed anche pagato, relativo alla tratta Barcellona – Napoli.
Pertanto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, i due turisti avevano adito il giudice di pace, ma, nel costituirsi in giudizio, la Compagnia aerea convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto, secondo una specifica norma accettata dai turisti al momento dell’acquisto on line del biglietto, la causa doveva essere instaurata innanzi al giudice competente presso lo Stato in cui aveva sede la Compagnia stessa.
Sentenza n. 3561 del 13 febbraio 2020
Gli attori, quindi, a fronte di tale eccezione pregiudiziale, avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno deciso con la recentissima sentenza n. 3561 del 13 febbraio 2020.
In buona sostanza, le Sezioni Unite sono giunte a dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla base di un corretto esame delle apposite Convenzioni internazionali vigenti in materia.
In primis, hanno precisato che il requisito della forma scritta per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, è rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte.
Ciò in quanto, a norma del par. 1 dell'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo.
Tanto premesso, gli Ermellini hanno comunque evidenziato che, in materia di giurisdizione, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale devono essere interpretate in maniera restrittiva e devono essere espunte dall’accordo che è alla base del rapporto cui una tale clausola accede.
Ed infatti, l’interpretazione della predetta clausola spetta al giudice nazionale innanzi al quale ne viene invocata l’applicazione, proprio al fine di individuare esattamente le controversie che rientrano nel suo ambito, con l’ulteriore precisazione che dette clausole devono ritenersi recessive a fronte dell’applicabilità di Convenzioni internazionali ai Paesi aderenti, quali la Convenzione di Montreal del 28/05/1999 che disciplina il trasporto aereo internazionale.
In particolare, l’art. 33 di detta Convenzione stabilisce che: L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale….
Detta disposizione normativa, dunque, prevede una serie di fori alternativi a scelta dell’attore (tra i quali quello del territorio di uno degli Stati parti e del giudice del luogo di destinazione) con riguardo al risarcimento dei danni in materia di disagi sofferti per inadempienze delle compagnie aeree. Tra tali ipotesi, vengono ovviamente ricomprese anche quelle del ritardo e/o della cancellazione del volo.
A tale proposito, le Sezioni Unite hanno interpretato il citato art. 33, primo comma, della Convenzione di Montreal, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 12 del 2004, nel senso che, in tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni, proposta da un passeggero cittadino italiano nei confronti di una compagnia aerea estera, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente on line, spetta al giudice dove si trova il domicilio degli acquirenti, quale luogo nel quale gli stessi sono venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo.
Inoltre, come rimarcato dalle Sezioni Unite, in tema di trasporto aereo internazionale di persone, disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.
Inoltre, le Sezioni unite, con la pronuncia in esame, hanno posto in risalto come non possa ritenersi che gli art. 25 e 17 del Regolamento UE n. 1251/2012 prevalgano sulle regole fissate dalla citata Convenzione di Montreal, dato che lo stesso Regolamento esclude di poter essere operativo se in contrasto con la disciplina dettata dalle Convenzioni internazionali alle quali gli Stati abbiano aderito.
Su tali premesse, quindi, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito la giurisdizione del giudice italiano sia avuto riguardo al criterio di collegamento del luogo di destinazione, sia in applicazione di quello riferibile alla sede dello stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, evidenziando che tale luogo va identificato, nell’ipotesi di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio dell’acquirente, quale luogo nel quale lo stesso sia venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine del viaggio e del pagamento del relativo prezzo.