Revoca del mandato all’avvocato: oneri del cliente
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Cassazione determina la normativa applicabile nei rapporti tra avvocato e cliente”.
INTRODUZIONE: Rapporto professionale tra avvocato e cliente: l’orientamento della Suprema Corte.
La Cassazione ha avuto modo di intervenire in materia di rapporto tra avvocato e cliente e su quali siano gli oneri gravanti su quest’ultimo in caso di revoca del mandato professionale.
La normativa di riferimento è la seguente:
Art. 2227 c.c.
Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Art. 2237 c.c.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Ebbene, la Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia anche in tale materia.
Il caso riguardava un avvocato che aveva ricevuto mandato da alcuni clienti per l'assistenza legale nella causa penale e civile conseguente al sinistro stradale in cui aveva perso la vita un loro congiunto.
Successivamente, gli stessi clienti gli avevano revocato il mandato, per cui il professionista li aveva citati in giudizio innanzi al Tribunale per farsi riconoscere la somma di euro 137.700,00, quale lucro cessante, ed euro 484,25, quale danno emergente.
Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea, ritenendo non applicabile alla fattispecie del contratto d'opera professionale la disposizione di cui all’art. 1725 c.c. in ordine alla revoca del mandato oneroso, per cui aveva condannato i convenuti al pagamento del solo importo di euro 484,25 a titolo di spese anticipate, disattendo, quindi, la domanda di pagamento di euro 137.700,00 preteso dall'avvocato.
L’avvocato proponeva gravame avverso detta decisione, ma la Corte di Appello adita confermava la sentenza di primo grado, tenuto conto che alla fattispecie, doveva applicarsi l'art. 2237 c.c., trattandosi di recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale.
La questione, quindi, veniva sottoposta al vaglio della Cassazione.
Ordinanza n. 185 del 9 gennaio 2020
La Suprema Corte, con ordinanza n. 185 del 9 gennaio 2020 ha stabilito, in conformità alla Corte di Appello, quanto segue: l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione di compiere atti giuridici, è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli art. 2229 c.c. e ss.
In particolare, l'art. 2230 c.c. stabilisce che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonchè, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Pertanto, poichè la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 c.c. non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
Su tali premesse, quindi, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: non è applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale. In particolare, va ritenuto applicabile l'art 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, e non l'art 2227 c.c. dettato in tema di recesso dei contratti in generale, con conseguente diritto del professionista, in caso di recesso del cliente, al solo rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, ma non al mancato guadagno.